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CONCILIAZIONI IN SEDE SINDACALE A RISCHIO D'IMPUGNAZIONE

Posted on May 20, 2019 at 1:20 PM Comments comments (0)

Con la sentenza 8.5.2019 n. 4354, il Tribunale di Roma è intervenuto in materia di rinunce e transazioni dei lavoratori, stabilendo che le rinunce firmate in sede sindacale sono inoppugnabili solo le procedure di conciliazione sono previste e disciplinate dai contratti collettivi. Viceversa, se la contrattazione collettiva non regolamenta la procedura di conciliazione, come nel caso di specie, l’atto firmato dal lavoratore può essere impugnato.

A sostegno della propria decisione, il Tribunale romano ricorda come l’art. 2113 c.c. stabilisca che le rinunce e transazioni siglate in sede sindacale ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c. non possano essere impugnate, poiché quest’ultima norma si riferisce alle conciliazioni firmate in sede sindacale “con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Tuttavia, si precisa nella sentenza in commento, la conciliazione in sede sindacale è inoppugnabile solo se il lavoratore ha ricevuto un’effettiva assistenza sindacale, ovvero se il sindacalista è stato pienamente informato della vicenda ed ha illustrato al dipendente tutti gli effetti e le conseguenze della firma, in modo da fargli avere la piena e completa consapevolezza delle conseguenze della rinuncia.


FONTE: SOLE24ORE



PREMI INAIL, CHIESTA UNA PROROGA PER I PAGAMENTI

Posted on May 6, 2019 at 1:45 PM Comments comments (0)

Con il comunicato stampa 3.5.2019, i Presidenti di ADC e ANC hanno evidenziato come, in vista della scadenza del 16.5.2019 prevista dalla L. 145/2018 per l’autoliquidazione INAIL 2019, l’INAIL non abbia ancora provveduto a mettere a disposizione dei datori di lavoro tutte le basi di calcolo necessarie a stabilire l’ammontare dei premi assicurativi.


FONTE: SOLE24ORE - EUTEKNE



QUOTA 100 A RISCHIO RESTITUZIONE SE SI LAVORA PRIMA DELL'ETA' DI VECCHIAIA

Posted on April 23, 2019 at 1:15 PM Comments comments (0)

Secondo quanto stabilito dell’art. 14 co. 3 del DL 4/2019, il trattamento derivante dalla pensione “quota 100” non può essere cumulato con alcun reddito di lavoro (sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria), ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.), nel limite di 5.000,00 euro annui.

Pertanto, qualora il pensionato svolga un’attività di lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo (anche occasionale, ma al di sopra della predetta soglia limite), la prestazione “quota 100” viene sospesa sino alla cessazione dell’attività lavorativa o sino al compimento dell’età pensionabile.

Ciò premesso, l’autore evidenzia come la norma non indichi esplicitamente redditi alternativi, come quelli di partecipazione, percepiti da un socio lavoratore di Srl.

In realtà, la circ. INPS 29.1.2019 n. 11 ha fornito una lettura più estensiva, vietando il cumulo con qualsiasi reddito collegato ad attività lavorativa e generando ulteriori dubbi su quali redditi siano realmente compatibili con la quota 100.


FONTE: EUTEKNE



POSTO CANCELLATO, E' LECITO LICENZIARE NON DEMANSIONARE

Posted on April 16, 2019 at 1:50 PM Comments comments (0)

La Cass. 10.4.2019 n. 10023 ha chiarito che la soppressione della posizione lavorativa può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma non il totale svuotamento di mansioni.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato il demansionamento subito dal lavoratore - il cui rapporto, dopo la soppressione della posizione lavorativa originariamente espletata, era proseguito in totale assenza di mansioni - condannando l’azienda al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La Cassazione ha confermato tale decisione rigettando il ricorso della società, che ha continuato a sostenere che il demansionamento si era reso temporaneamente necessario al fine di ricercare una soluzione alternativa al licenziamento. La Corte ha rilevato che la disciplina previgente avrebbe al massimo consentito, con il consenso del lavoratore e al fine di preservare il posto, l’attribuzione di mansioni inferiori ma non il mantenimento di un rapporto totalmente privo di contenuto professionale.

Da questa pronuncia si deduce che l’effettiva prestazione professionale rappresenta l’aspetto centrale dei diritti inerenti il lavoratore, che non può essere compromessa neanche quando l’alternativa è il licenziamento.


FONTE: SOLE24ORE



DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NUOVE IPOTESI DI STAGIONALITA'

Posted on April 15, 2019 at 1:35 PM Comments comments (0)

Con l’art. 1 del DL 87/2018 (decreto “dignità”) sono state introdotte alcune restrizioni all’utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato, come la previsione - nell’art. 19 del DLgs. 81/2015 - di apposite causali laddove si intenda stipulare un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi.

Tuttavia, come evidenziato dall’Autore, il medesimo provvedimento di legge consente alla contrattazione collettiva un ampio margine di prevedere nuove ipotesi di stagionalità, con risultato di incidere sono solo sulla disciplina, ad esempio, dello stop and go o dei limiti numerici, ma anche in tema di causali. Ad esempio, secondo quanto concordato lo scorso mese di febbraio dalle parti sociali dei settori Pubblici esercizi e Turismo, si considerano aziende “di stagione” quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico e che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato in presenza di intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali: i periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere; i periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni; i periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; i periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.


FONTE: EUTEKNE



LA TRATTENUTA A TUTTI I LAVORATORI CON SCIOPERO IN UN FESTIVO E' ANTISINDACALE

Posted on April 3, 2019 at 1:45 PM Comments comments (0)

La Cass. 1.4.2019 n. 9028 si è pronunciata su un caso di proclamazione di sciopero coincidente con giornate di lavoro festivo.

Il datore aveva inserito tutti i lavoratori nel turno festivo operando le relative trattenute senza distinguere tra lavoratori aderenti alla prestazione di lavoro festivo e allo sciopero e lavoratori non aderenti al lavoro festivo e, quindi, non aderenti allo sciopero, che si erano così allo stesso modo visti operare la trattenuta (la loro assenza era stata automaticamente imputata alla partecipazione allo sciopero).

Tale contegno datoriale aveva avuto un duplice effetto: 

- dissuadere i lavoratori dalla partecipazione futura ad altre iniziative di sciopero, se coincidenti con giornate festive;

- depotenziare indirettamente l’operato dell’organizzazione sindacale, creando malcontento tra i lavoratori non scioperanti.

La Corte, ritenendo non sussistere alcun obbligo a prestare attività lavorativa in giorni festivi e, soprattutto, non ritenendo dimostrata la difesa aziendale, ha affermato che il comportamento datoriale ha integrato condotta antisindacale.


FONTE: EUTEKNE



FISSATI DALL'INPS I CONTRIBUTI VOLONTARI 2019

Posted on March 14, 2019 at 1:30 PM Comments comments (0)

Con la circ. 13.3.2019 n. 42, l’INPS ha fissato i valori e i parametri da utilizzare nel 2019 per il versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti non agricoli, i lavoratori autonomi, nonché gli iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

In particolare, si rende noto che, per il calcolo dei versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, la retribuzione minima settimanale è pari a 205,20 euro, mentre l’aliquota contributiva è pari al 33% per gli iscritti autorizzati alla contribuzione volontaria nel FPLD con decorrenza 31.12.1995, ovvero al 27,87% se autorizzati entro tale data.

Per quanto riguarda invece gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, la contribuzione volontaria si determina applicando al reddito medio di ciascuna delle 8 classi di reddito previste all’art. 3 della L. 233/90 le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori per il 2019.

In ultimo, con riferimento alla Gestione separata, l’INPS ricorda che l’importo del contributo volontario dovuto deve essere determinato applicando, all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione (25% per i professionisti, 33% per i collaboratori e figure assimilate).


FONTE: EUTEKNE



AL VIA IL REDDITO DI CITTADINANZA

Posted on February 28, 2019 at 1:35 PM Comments comments (0)

In data 27.2.2019, l’Aula del Senato ha approvato con modifiche il Ddl. di conversione del DL 4/2019, in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Il provvedimento proseguirà l’iter parlamentare di conversione passando ora al vaglio della Camera.

Nel contempo, l’INPS ha pubblicato sul proprio sito, nel rispetto dei termini fissati dal DL 4/2019, i tre moduli denominati SR180, SR181 e SR182, utilizzabili ai fini della richiesta di accesso al reddito e alla pensione di cittadinanza. In particolare, il modello SR180 è utilizzabile per richiedere il sussidio, il SR181 serve per dichiarare le variazioni successive all’erogazione del sussidio, mentre il modello SR182 può essere utilizzato per comunicare le attività lavorative e i redditi non rilevati nell’ISEE.

Sul punto, si ricorda che le domande potranno essere presentate a decorrere dal 6.3.2019, anche se è bene precisare che i predetti modelli potrebbero subire modifiche per effetto delle novità apportate al DL nel corso dell’iter di conversione.


FONTE: ITALIAOGGI - EUTEKNE



CAMBIO DI PROPRIETA' SENZA UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Posted on February 27, 2019 at 1:20 PM Comments comments (0)

Con la lettera circ. 25.2.2019 n. 1881, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in materia di controllo a distanza dei dipendenti ex art. 4 della L. 300/70, chiarendo che nell’ipotesi di cambio di titolarità dell’impresa - derivante, ad esempio, da fusioni, cessioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda - non occorre necessariamente un nuovo accordo sindacale ovvero una nuova autorizzazione per il legittimo impiego di un impianto di videosorveglianza.

Secondo l’INL, infatti, non si deve guardare alla mera titolarità dell’impresa, quanto agli “aspetti sostanziali concernenti la possibile modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito l’installazione degli impianti”. Tuttavia, è necessario che nel passaggio di proprietà non siano intervenuti cambiamenti proprio con riguardo ai presupposti in ragione dei quali si era giunti ad un accordo con le rappresentanze sindacali ovvero era stata rilasciata l’autorizzazione amministrativa.

In termini operativi, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto semplicemente a comunicare all’ITL che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti, nonché a rendere dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.


FONTE: EUTEKNE



RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE SE IL PARASUBORDINATO NON HA TUTELA INAIL

Posted on February 18, 2019 at 1:30 PM Comments comments (0)

Con la sentenza 15.2.2019 n. 4612, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti della copertura INAIL nei confronti dei lavoratori parasubordinati. Nello specifico, gli eredi di un lavoratore - che aveva svolto l’attività medica ambulatoriale per un ente pubblico fino al 1998 - avevano agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c. per l’esposizione alle polveri di amianto, che aveva causato il mesotelioma pleurico contratto dal lavoratore, morto nel 2005. La Corte d’Appello avevo ritenuto sussistente la copertura assicurativa dell’INAIL.

Avverso questa sentenza, gli eredi sostenevano, invece, l’esclusione dell’esonero datoriale dalla responsabilità civile per i danni coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (regolato dall’art. 10 del DPR 1124/65) per via dell’assenza, durante il rapporto di lavoro, di una copertura assicurativa per i lavoratori parasubordinati, introdotta dall’art. 5 del DLgs. 38/2000, a decorrere dal 16.3.2000, ossia dopo la cessazione del rapporto.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso degli eredi e cassato la decisione della Corte d’Appello, in quanto la mancanza, all’epoca dei fatti, di una copertura assicurativa esclude l’operatività dell’istituto dell’esonero di cui all’art. 10 del DPR 1124/65.


FONTE: EUTEKNE