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LAVORATORI RIMPATRIATI, AGEVOLAZIONI RETROATTIVE AL 2019
| Posted on February 4, 2020 at 9:50 AM |
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Agevolazioni extralarge per il lavoratori rimpatriati anche per chi è rientrato lo scorso anno. Grazie al decreto fiscale collegato alla Manovra, infatti, il nuovo sconto fiscale introdotto dal Decreto Crescita si applica a chi è rientrato in Italia a partire dal 30 aprile 2019. Chi rispetta i requisiti avrà diritto ad un sostanziosi rimborso Irpef nella prossima dichiarazione dei redditi. Per il 2020, invece, si può usufruire del taglio delle imposte dirittamente in busta paga, presentando la richiesta al proprio datore di lavoro.
Quanto vale lo sconto sulle tasse
Il Decreto Crescita ha introdotto uno sconto fiscale del 70% (contro il 50% delle norme precedenti) sul reddito da dichiarare, per un periodo di cinque anni. Lo sconto sale al 90% in caso di trasferimento di residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. L'agevolazione è prorogata per altri cinque anni, ma con il taglio al 50%, in caso di figli a carico o acquisto di una prima casa al rientro in Italia o nei 12 mesi precedenti. L'acquisto può essere anche dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per chi ha almeno tre figli,a prescindere dalla regione di residenza, lo sconto d'imposta per i successivi cinque anni è fissato al 90%.
Solo due anni di lavoro all'estero
Le agevolazioni spettano ai lavoratori non residenti nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia e che si impegnano a restare per almeno due anni come lavoratore, dipendente o autonomo, oppure per avviare un'impresa. Con le nuove norme non è più richiesta l'iscrizione all'Aire, ma occorre comunque aver avuto la residenza in uno Stato con il quale sono in vigore le convenzioni contro le doppie imposizioni. Quanto ai conteggi, in base a quanto prevede l'art. 2 del Tur, il Testo unico delle imposte sui redditi, si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile) hanno in Italia il domicilio o la residenza. Quindi per chi rientra nel 2020 il requisito dei due anni di residenza all'estero è maturato a patto che abbia lasciato l'Italia entro il 30 giugno 2018.
Il rimborso 2019 in dichiarazione
Chi è rientrato a partire dal mese di maggio dello scorso anno e rispetta i requisiti previsti dalle norme ha dunque diritto ad avere le agevolazioni anche per il 2019. Per ottenerle i lavoratori dipendenti dovranno barrare l'apposta casella nel modello 730. Il Caf applicherà poi la riduzione al 30% del reddito da dichiarare e quindi si avrà diritto ad ottenere il rimborso delle tasse pagate sullo stipendio “pieno”. Professionisti e autonomi, invece, potranno dichiarare direttamente nel modello Redditi, i compensi ridotti del 70% o del 90% a seconda della residenza. Chi usufruisce del regime agevolato per il rientro in Italia dovrà comunque optare per il regime Iva ordinario e non potrà scegliere il forfettario. Si tratta, infatti, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, di due regimi tra loro alternativi.
L'agevolazione 2020 in busta paga
Per il 2020, invece, occorre presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, in carta semplice, con il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la residenza, la dichiarazione di possedere i requisiti previsti e l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del periodo minimo previsto dalla norma. Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta.
FONTE: LA REPUBBLICA

IL MINIMALE DEI CONTRIBUTI SALE A 1.273 EURO
| Posted on January 31, 2020 at 1:30 PM |
Con la circ. 29.1.2020 n. 9, l’INPS ha aggiornato al 2020 i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni previdenziali per i lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
In particolare, con decorrenza 1.1.2020, il minimale di retribuzione per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a 48,98 euro su base giornaliera, mentre il minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali è fissato nella misura di 27,21 euro giornalieri.
Invece, il nuovo massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2 co. 18 della L. 335/95, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari a 103.055,00 euro. Infine, l’Istituto previdenziale indica il nuovo limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento (515,58 euro per il 2020), risultando pertanto pari a una retribuzione settimanale di 206,23 euro.
FONTE: EUTEKNE - ITALIAOGGI
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CONTRIBUTI SOSPESI PER IL SISMA DA VERSAMENTO ENTRO IL 15 GENNAIO
| Posted on January 14, 2020 at 1:10 PM |
L’INPS, con il messaggio 13.1.2020 n. 78, ha fornito le istruzioni per procedere, entro il 15.1.2020, al versamento dei contributi sospesi dal DL 189/2016, in seguito agli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo tra il 2016 e il 2017.
Le istruzioni sono rivolte a:
- aziende con dipendenti;
- artigiani e commercianti;
- liberi professionisti e committenti;
- aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare;
- datori di lavoro domestico;
- aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica.
Premesso che l’onere contributivo a carico del datore di lavoro è stato ridotto al 40%, a condizione che si rispetti la normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis (art. 8 co. 2-bis del DL 123/2019), l’Istituto di previdenza chiarisce che:
- le istruzioni fornite riguardano il versamento della contribuzione sospesa nella misura del 100% per la quota a carico del datore di lavoro, mentre quelle per presentare istanza di riduzione saranno fornite prossimamente;
- il versamento dovrà avvenire, ad eccezione del lavoro domestico, compilando il modello F24.
FONTE: EUTEKNE

LA SEQUENZA TEMPORALE DEI FATTI PUO' RILEVARE L'INTENTO DATORIALE RITORSIVO
| Posted on January 2, 2020 at 1:50 PM |
Il licenziamento ritorsivo, quale ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro a un comportamento legittimo del lavoratore, è nullo per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c.
È il lavoratore a dover provare, anche mediante presunzioni, il carattere ritorsivo del recesso, unitamente alla circostanza che il motivo illecito sia stato l’unico ad aver determinato il licenziamento. Il datore di lavoro deve, invece, dimostrare che il licenziamento è giustificato.
La manifesta ingiustificatezza può rappresentare una presunzione del carattere ritorsivo del recesso, ma il licenziamento non è ritorsivo solo perché ingiustificato. Il carattere ritorsivo deve comunque essere provato e il giudice può desumerlo anche dalla valutazione globale dei fatti di causa.
A tal proposito, vengono esaminati alcuni casi giurisprudenziali in cui, in difetto di un motivo lecito di licenziamento, la natura ritorsiva è stata desunta dalla valutazione complessiva delle circostanze emerse in giudizio, con particolare attenzione alla vicinanza temporale tra la condotta legittima del lavoratore sgradita al datore di lavoro (come il rifiuto di sottoscrivere un accordo o il rientro a lavoro dopo una lunga malattia) e il licenziamento intimato quale reazione a tale condotta.
FONTE: EUTEKNE

AUTONOMI, CONTRIBUTI PRESCRITTI IN 5 ANNI
| Posted on December 10, 2019 at 10:15 AM |
L'Agenzia entrate e riscossione ha cinque anni e non dieci per incassare i contributi non versati regolarmente dagli autonomi. Lo ha sancito la Cassazione che, con l'ordinanza 32077/2019, ha respinto il ricorso dell'Ader. La difesa aveva impugnato la decisione della Corte d'appello di Catanzaro che aveva ritenuto applicabile il termine breve di prescrizione senza considerare, aveva sostenuto il legale, l'effetto novativo della notifica delle cartelle di pagamento che comporterebbe l'applicabilità del termine lungo decennale. La tesi non ha fatto breccia presso il Collegio di legittimità che ha respinto il gravame. Per i giudici, infatti, «in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge a una disciplina speci?ca anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale de?nitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3, legge 335/95 invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 cc, e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo. Per la Cassazione poi non assume alcun rilievo il richiamo all'art. 20, dlgs 112/99 che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo speci?co termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore. Ciò anche perché, in linea generale, la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario.
FONTE: ITALIAOGGI

AMMESSA LA RICONGIUNZIONE TRA GESTIONE SEPARATA E CASSE PRIVATE
| Posted on November 14, 2019 at 1:05 PM |
Con la sentenza 15.10.2019 n. 26039, la Corte di Cassazione ha stabilito che per i liberi professionisti è possibile operare la ricongiunzione dei periodi contributivi ex art. 1 co. 2 della L. 45/90 (ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione) presso la propria Cassa, senza alcuna limitazione ed indipendentemente dal metodo di calcolo delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni.
Nel respingere il ricorso dell’INPS - che aveva escluso l’applicabilità della ricongiunzione nei confronti della Gestione separata in quanto, nel caso di specie, il trattamento pensionistico sarebbe stato calcolato con il sistema contributivo - la Cassazione richiama la pronuncia Corte Cost. 61/99, che ha ritenuto illegittimi gli artt. 1 e 2 della L. 45/90, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato, la facoltà di scelta fra la ricongiunzione e la totalizzazione, delineando un’assenza di limiti alla facoltà di avvalersi dell’istituto della ricongiunzione in alternativa agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione.
L’Autore si chiede, quindi, come l’Istituto recepirà tale orientamento giurisprudenziale, con risvolti del tutto inediti per la Gestione separata, da sempre esclusa dalle due forme di ricongiunzione tra le gestioni INPS e tra queste e le Casse dei professionisti.
FONTE: SOLE24ORE

RICOLLOCAZIONE, ALLERTA SULLE MISURE INCOMPATIBILI
| Posted on November 6, 2019 at 1:50 PM |
Nelle modalità operative allegate alla delibera 23.10.2019 n. 17, l’ANPAL precisa che la scheda anagrafico-professionale del percettore del reddito di cittadinanza (Rdc) deve indicare l’eventuale partecipazione del soggetto ad altri programmi di politica attiva, essendo questi ultimi incompatibili con l’assegno di ricollocazione. Viene altresì evidenziato che le amministrazioni competenti sono tenute a comunicare in modo tempestivo all’ANPAL ogni nuova misura di politica attiva analoga, che dà luogo alla temporanea incompatibilità con l’assegno di ricollocazione. Il Centro per l’impiego assegna al beneficiario l’assegno di ricollocazione entro 60 giorni dal riconoscimento del beneficio. Il servizio di assistenza intensiva prevede un rimborso a vantaggio degli operatori privati accreditati se si verifica un’assunzione:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a termine di almeno 6 mesi;
- con contratto a termine di almeno 3 mesi in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
In caso contrario, è previsto un riconoscimento sulla base di un meccanismo basato sui risultati positivi ottenuti.
FONTE: SOLE24ORE

CON IL DECRETO CRISI, RIDER DI SERIE A E B
| Posted on October 2, 2019 at 1:00 PM |
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella memoria 30.9.2019 presentata alla Commissione Lavoro del Senato, solleva una serie di osservazioni in relazione al DL 101/2019.
In particolare, si evidenzia che:
- il DL 101/2019 potrebbe dare vita a due categorie di lavoratori, quelli eteroorganizzati destinatari delle tutele previste dal Jobs Act, e quelli occasionali cui si applicano le misure di cui al predetto DL. Per identificare questi ultimi, l’Ispettorato rileva l’utilità di introdurre criteri certi, che potrebbero trovare spunto in direttive comunitarie, come la direttiva 2019/1152/UE;
- il riferimento al DLgs. 285/92 di cui al DL 101/2019 escluderebbe dal campo di applicazione delle nuove disposizioni quei soggetti che utilizzano mezzi di trasporto differenti (es. un’autovettura) da quelli ivi indicati;
- sarebbe utile introdurre un obbligo di formalizzazione per iscritto degli obblighi contrattuali con esplicita indicazione della persona fisica sulla quale ricadono gli obblighi in materia lavoristica e stabilire espressamente, in riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali obblighi e quindi quali disposizioni debbano essere applicati in relazione all’attività presa in esame.
FONTE: SOLE24ORE

SLITTA A OTTOBRE IL VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DELL'ADDIZIONALE NASPI
| Posted on September 26, 2019 at 1:55 PM |
L’INPS, con il messaggio 24.9.2019 n. 3447, ha reso nota la proroga, da settembre a ottobre 2019 (circ. INPS 121/2019), del termine di versamento della maggiorazione dello 0,5% del contributo addizionale NASpI, per il periodo compreso tra il 14.7.2018 e agosto 2019.
I datori di lavoro, dunque, nel flusso di competenza settembre o in quello di competenza ottobre 2019, dovranno esporre, per ogni singolo lavoratore interessato, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.
La maggiorazione è stata introdotta in sede di conversione del decreto “dignità” (DL 87/2018, conv. L. 96/2018) e trova applicazione in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto a partire dal 14.7.2018.
FONTE: EUTEKNE

IL LICENZIAMENTO DOPO LA MALATTIA E' RITORSIVO SE NON MOTIVATO
| Posted on September 24, 2019 at 1:05 PM |
Al lavoratore, quale parte debole del rapporto di lavoro, il nostro ordinamento riconosce all’art. 2126 c.c. una specifica tutela in relazione ai casi in cui il contratto stipulato sia annullabile o nullo, disponendo l’inefficacia dell’annullamento o della nullità per il periodo in cui il rapporto ha comunque avuto esecuzione. In relazione a tale periodo il lavoratore ha diritto al pagamento della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. e al versamento dei contributi previdenziali.
L’inefficacia dell’annullamento o della nullità non opera, però, quando la nullità del contratto derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa (vale a dire quando il contratto sia nullo per violazione dei principi fondamentali dell’ordine pubblico). In tali ipotesi, in assenza di violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, il lavoratore potrà unicamente ottenere un indennizzo per l’attività prestata esperendo l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Se, invece, pur in presenza di una causa o di un oggetto illeciti, il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, ritorna a valere la regola dell’inefficacia dell’annullamento o della nullità per il periodo in cui la prestazione è stata effettuata (art. 2126 co. 2 c.c.).
FONTE: EUTEKNE - SOLE24ORE
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